20 Aprile 2021
Ogni qualvolta constatiamo che il nostro edificio (abitativo e non) necessita di un intervento di manutenzione e/o di ristrutturazione, decidiamo di ampliarlo (per aggiungere nuovi spazi utili) o di realizzarne uno nuovo, assumiamo il ruolo di Committente ovvero “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata…” (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il Committente è la figura cardine in un intervento edilizio poiché è colui che, oltre a dare l’input per dar corso all’intervento, sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa, sostiene il costo dei lavori ed è il destinatario dell’opera (l’utilizzatore finale).
Tale soggetto non è esonerato da avere delle responsabilità durante le lavorazioni, anzi, il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) gli attribuisce obblighi ben precisi e rilevanti per il buon proseguo delle attività di cantiere.
Quindi, quali sono questi obblighi?
Ad inizio progettazione, dopo aver valutato l’eventuale necessità di incaricare due o più imprese (anche non contemporanee) per l’esecuzione dei lavori, il Committente deve designare il Coordinatore per la Sicurezza (soggetto in possesso di un adeguato titolo di studio tecnico e di una specifica formazione in materia, quest’ultima derivata da un corso abilitante nonché da maturata esperienza sul campo e da continui aggiornamenti).
Il Committente, prima di affidare i lavori alle imprese scelte (e/o a lavoratori autonomi), deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle stesse, ovvero che abbiano i requisiti ed i mezzi per svolgere tali lavorazioni.
In particolare, il Committente, deve richiedere:
In caso di lavoratori autonomi invece i documenti sono i seguenti:
Il Committente, prima dell’inizio dei lavori, deve redigere ed inviare agli organi di controllo (S.P.I.S.AL. e Direzione Provinciale del Lavoro) la Notifica Preliminare, ovvero il documento che riporta tutti i dati del cantiere (tipologia lavori, ubicazione, durata presunta, costi presunti, nominativi imprese incaricate, nominativo del Coordinatore, ecc.). Tale documento sarà poi consegnato in copia anche alla P.A. congiuntamente alla dichiarazione di verifica idoneità professionale delle imprese ed esposto in cantiere.
Il Coordinatore per la sicurezza ha la funzione di analizzare il cantiere, programmare e controllare le varie attività pertanto è necessario che sia una figura nota agli addetti ai lavori.
Il Committente deve trasmettere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC alle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere; il PSC, oltre ad essere parte integrante del contratto d’appalto, è anche il progetto del cantiere: lo strumento che analizza l’area e le attività di cantiere, ne valuta i rischi e descrive le misure per minimizzarli e/o eliminarli.
Sarò poi cura dell’impresa, tramite il Piano Operativo di Sicurezza POS, indicare le metodologie operative al fine di eseguire le lavorazioni in piena sicurezza.
Il Committente deve vigilare sull’operato del Coordinatore (in fase di progettazione ed esecuzione) accertandosi che questo eserciti correttamente le sue funzioni.
Il Testo Unico (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) gli viene in aiuto: il Committente può trasferire – totalmente o in parte – i suoi obblighi e responsabilità ad un soggetto terzo (ovviamente adeguatamente preparato) chiamato Responsabile dei Lavori.
Tale incarico deve essere conferito tramite atto scritto con data certa e deve riportare, con chiarezza, i compiti e le responsabilità che saranno trasferite (poteri organizzativi, di spesa, di controllo, di vigilanza, ecc.).