10 Maggio 2022
La prevenzione incendi è una materia molto vasta ed in continuo aggiornamento.
Con la pubblicazione del Decreto 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. n°81 del 09/04/2008”, il cosiddetto “Mini Codice” (che entrerà in vigore il 29/10/2022), sono stati introdotti i criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro con rischio incendio basso, nonché le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare.
Il tutto al fine di aggiornare le disposizioni del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
I luoghi di lavoro a rischio incendio basso non sono ricompresi nell’Allegato I del D.P.R. n°151/2011, elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, e non sono datoti di specifica regola tecnica verticale. Tali luoghi devono avere anche tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs n°81/2008 e s.m.i. (art. 29 com. 3), ovvero in caso di: