Cosa sono gli edifici nZEB?

EDILIZIA EFFICIENZA ENERGETICA

10 Febbraio 2021


Da gennaio 2021, è un parametro obbligatorio in Italia per tutti i nuovi edifici, nonché per la riqualificazione radicale di quelli esistenti, l’adeguamento allo standard europeo nZEB – “nearly Energy Zero Building” (Edifici a Energia Quasi Zero) ovvero la realizzazione di edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, è coperto in misura significativa da energia ottenuta da fonti rinnovabili e prodotta in sito (Direttiva Europea 31/2010/UE recepita dal D.Lgs. n°192/2005 e s.m.i.).

Caratteristiche di un edificio nZEB

I principali consumi negli edifici, domestici e non solo, sono attribuibili all’utilizzo di impianti di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, dispositivi elettronici e (ove presente) ventilazione meccanica.

Un edificio nZEB, quindi, è un fabbricato ad elevata efficienza energetica il cui funzionamento richiede una quantità di energia minima ovvero riducendo il fabbisogno energetico del medesimo edificio.

Risparmiare energia, permette anche di ridurre le emissioni dovute alla produzione di energia stessa ed il consumo di risorse.

Sono fabbricati che si differenziano dagli altri anche per le bassissime spese di gestione, offrendo così un comfort elevato a costi ridotti.

Un edificio, per essere considerato nZEB, deve essere:

  • progettato secondo i principi della sostenibilità e della bioclimatica;
  • orientato al fine da ottimizzare l’influenza del sole in particolare nella stagione invernale;
  • dotato di un involucro altamente isolato (isolamenti parietali, isolamenti orizzontali ed infissi) per evitare dispersioni di calore (massimizzazione dell’accumulo di energia);
  • ombreggiato al fine di evitare surriscaldamenti in particolare nel periodo estivo;
  • dotato di impianti con funzionamento a bassa temperatura (caldaie a condensazione, pompe di calore, ecc.);
  • dotato di impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare termico, ecc.);
  • dotato di monitoraggio costante relativamente ai consumi energetici.

Non esiste una vera e propria regola univoca per la costruzione di tali fabbricati, ma piuttosto alcuni principi generali da rispettare.

I parametri e le caratteristiche da dover rispettare sono definite nel D.M. del 26/06/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.