Il mini codice di prevenzione incendi

PREVENZIONE INCENDI

10 Maggio 2022


La prevenzione incendi è una materia molto vasta ed in continuo aggiornamento.

Con la pubblicazione del Decreto 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. n°81 del 09/04/2008”, il cosiddetto “Mini Codice” (che entrerà in vigore il 29/10/2022), sono stati introdotti i criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro con rischio incendio basso, nonché le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare.

Il tutto al fine di aggiornare le disposizioni del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

I luoghi di lavoro a rischio incendio basso non sono ricompresi nell’Allegato I del D.P.R. n°151/2011, elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, e non sono datoti di specifica regola tecnica verticale. Tali luoghi devono avere anche tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
  • piani situati a quota compresa tra – 5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in  vigore del Decreto, l’adeguamento alle  disposizioni  dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs n°81/2008 e s.m.i. (art. 29 com. 3), ovvero in caso di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).

Link al D.M. 03/09/2021